Formazione continua unica di revisori commercialisti solo con convenzione
Per evitare la duplicazione devono stipularla MEF e CNDCEC; l’obbligo della formazione per il revisore legale decorre dal 1° gennaio 2017
Per consentire ai dottori commercialisti – che sono anche revisori legali – di non duplicare la loro formazione continua è necessario che il CNDCEC ed il MEF stipulino una convenzione in base all’art. 5 comma 10 del DLgs. 39/2010 (così come sostituito dal DLgs. 17 luglio 2016 n. 135). La formazione continua è, infatti, distintamente disciplinata:
- per l’attività di revisore legale dall’art. 5 del DLgs. 39/2010;
- per l’attività di dottore commercialista ed esperto contabile dal DLgs. 28 giugno 2005 n. 139. L’obbligo della formazione continua del revisore legale decorre dal 1° ...
/ Flavio DEZZANI