L’aggio è dovuto anche senza il versamento dei tributi
Il sistema non muterà quando entrerà in vigore l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al posto di Equitalia
L’aggio di riscossione è dovuto anche se il contribuente non versa gli importi richiesti con la cartella di pagamento, atteso che esso costituisce il compenso spettante al soggetto esattore.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24020/2016.
Occorre ricordare, innanzitutto, che il DLgs. 159/2015, modificando l’art. 17 del DLgs. 112/99, ha ridotto l’entità dell’aggio di riscossione (ora denominato onere di riscossione), che è passato dall’8% al 6% delle somme iscritte a ruolo o affidate ad Equitalia, relativamente ai carichi affidati dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, nel caso di cartella di pagamento, se il contribuente versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, l’aggio è dovuto nella misura del 3%, mentre se detto ...
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