Con locazione non registrata, il conduttore non deve pagare il canone
Per la nullità del contratto, il locatore può avere solo il diritto a un compenso per l’ingiustificato arricchimento del conduttore o al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25503 del 13 dicembre 2016, si è pronunciata sugli effetti conseguenti all’omessa registrazione di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo.
Dalla pronuncia si possono ricavare i seguenti principi:
- il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1 comma 346 della L. 30 dicembre 2004 n. 311;
- la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c. e non dall’art. 1458 c.c.;
- l’eventuale irripetibilità della prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In particolare, ...
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