I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio si deducono subito
Fanno eccezione i componenti di reddito iscritti in contropartita di fondi per rischi e oneri
Il documento OIC 29 precisa che costituiscono “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio. Devono essere recepiti nei valori di bilancio (in conformità al postulato della competenza) quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. Per contro, non devono essere recepiti nei valori di bilancio (in quanto di competenza dell’esercizio successivo), ma soltanto ...
/ Silvia LATORRACA