Fiduciarie responsabili degli affidamenti stipulati
Per la Cassazione tali contratti non rientrano negli atti di «amministrazione di beni per conto di terzi» contemplati dall’art. 1 della L. 1966/1939
A prescindere dalla soluzione che si può dare alla questione della imputabilità al fiduciante delle obbligazioni contratte a proprio nome dal fiduciario, deve negarsi che la conclusione di un contratto di affidamento con una banca possa inquadrarsi nell’ambito dell’attività di “amministrazione dei beni per conto di terzi” propria delle società fiduciarie (ciò nel contesto di un’amministrazione fiduciaria di un escrow agreement, ovvero di un accordo fra due soggetti in forza del quale, somme di denaro o titoli vengono depositati presso un terzo a titolo di garanzia e rilasciati, successivamente, all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti). Con la conseguenza che non è possibile applicare la disciplina speciale delle fiduciarie
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41