L’estinzione di fondi preesistenti, fiscalmente indeducibili, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del TUIR, in quanto non ricompresi tra quelli tassativamente previsti dalla legge, genera una sopravvenienza attiva assoggettabile a tassazione ai sensi dell’art. 88 del TUIR, quand’anche il relativo importo sia girocontato ad un altro fondo. È quanto si desume dall’ordinanza della Cassazione n. 18719/2018. Occorre ricordare, innanzitutto, che sono deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente gli ...
24 settembre 2018
/ Alessandro BORGOGLIO