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FISCO

Sempre tassabile l’azzeramento di un fondo

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la società aveva rilevato un fondo mediante «giroconto» da altri fondi fiscalmente indeducibili

/ Alessandro BORGOGLIO

Lunedì, 24 settembre 2018

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L’estinzione di fondi preesistenti, fiscalmente indeducibili, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del TUIR, in quanto non ricompresi tra quelli tassativamente previsti dalla legge, genera una sopravvenienza attiva assoggettabile a tassazione ai sensi dell’art. 88 del TUIR, quand’anche il relativo importo sia girocontato ad un altro fondo. È quanto si desume dall’ordinanza della Cassazione n. 18719/2018.

Occorre ricordare, innanzitutto, che sono deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente gli accantonamenti considerati dal TUIR; infatti l’art. 107 comma 4 dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle disposizioni relative alla determinazione del reddito d’impresa.
Nel caso oggetto della sentenza

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