Sempre tassabile l’azzeramento di un fondo
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la società aveva rilevato un fondo mediante «giroconto» da altri fondi fiscalmente indeducibili
L’estinzione di fondi preesistenti, fiscalmente indeducibili, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del TUIR, in quanto non ricompresi tra quelli tassativamente previsti dalla legge, genera una sopravvenienza attiva assoggettabile a tassazione ai sensi dell’art. 88 del TUIR, quand’anche il relativo importo sia girocontato ad un altro fondo. È quanto si desume dall’ordinanza della Cassazione n. 18719/2018.
Occorre ricordare, innanzitutto, che sono deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente gli accantonamenti considerati dal TUIR; infatti l’art. 107 comma 4 dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle disposizioni relative alla determinazione del reddito d’impresa.
Nel caso oggetto della sentenza
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