Con l’ordinanza del 26 novembre 2018 il Tribunale di Udine ha accolto una domanda cautelare, disponendo la sospensione delle azioni esecutive in corso e l’inibitoria a intraprenderne di nuove. Tale provvedimento tiene luogo del decreto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c) della L. 27 gennaio 2012 n. 3, legge che disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza della quale “il giudice (...) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di ...
11 dicembre 2018
/ Pierpaolo CURRI