Definizione al 90% senza pendenza in primo grado al giorno della domanda
Per i processi in Cassazione definibili al 5% la pendenza rileva al giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale
Con la conversione del DL n. 119/2018 è stato previsto che, per i ricorsi notificati entro il 24 ottobre 2018 e iscritti a ruolo in primo grado, la lite può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia (art. 6, comma 1-bis). Tale sconto costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale dell’art. 6, che consente a tutti i contribuenti di definire la controversia pendente in ogni stato e grado del giudizio con il pagamento delle imposte risultanti dall’avviso di accertamento, con stralcio di interessi e sanzioni (comma 1). Vale anche per la definizione ...
/ Dario AUGELLO