Non basta la continenza formale delle critiche per evitare il licenziamento
Devono essere verificati anche gli altri criteri richiesti per la legittimità del diritto di critica e la sussistenza di una verità quantomeno soggettiva
Il diritto di critica, il cui fondamento si rinviene nell’art. 21 della Costituzione, nell’ambito del rapporto di lavoro trova specifico riconoscimento all’art. 1 della L. 300/1970, secondo cui i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione nonché delle norme dello Statuto dei Lavoratori.
Ai fini del legittimo esercizio di tale diritto la giurisprudenza ha elaborato i criteri di continenza sostanziale e di continenza formale, inteso il primo come verità dei fatti denunciati, il secondo come rispetto di una forma linguistica che si concretizzi nell’uso di toni civili e pacati.
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