Per il sismabonus acquisti le imprese hanno 30 mesi di tempo per vendere
L’agevolazione spetta agli acquirenti degli immobili anche se l’acquisto è avvenuto dopo 18 mesi dal termine dei lavori, ma non oltre i 30
Con il nuovo comma 10-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito dall’art. 33-bis comma 1 lett. c) del DL 77/2021 convertito (decreto “Semplificazioni”), il termine di 18 mesi entro cui le imprese devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” viene esteso a 30 mesi. L’agevolazione in argomento è quella prevista dal comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede una detrazione IRPEF/IRES all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’Ordinanza ...
/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI