Fringe benefit con vecchio regime anche in caso di riassegnazione dell’auto
Per effetto della nuova disciplina transitoria si continua ad applicare la determinazione in base alle emissioni di CO2
La riassegnazione del veicolo non incide più sulla determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, continuando a operare il regime transitorio ove previsto. Lo ha disposto l’art. 2 comma 3 del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), che ha riscritto la disciplina transitoria di cui all’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, stabilendo quando continua ad applicarsi il vecchio regime di determinazione del fringe benefit in base alle emissioni di anidride carbonica del veicolo (con percentuali dal 25% al 60%). Secondo la nuova versione dell’art. 1 comma ...
/ Pamela ALBERTI