Al via l’iscrizione sul SIISL dei cittadini stranieri formati all’estero
Un ruolo centrale è attribuito ai soggetti che hanno promosso la formazione
Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) amplia il proprio perimetro operativo e si apre a una nuova platea di lavoratori stranieri: coloro che abbiano completato con esito positivo, nei Paesi di origine, i programmi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica previsti dall’art. 23 del DLgs. 286/98. È questo l’obiettivo del DM 22 giugno 2026, attuativo dell’art. 14 comma 6 del DL 159/2025, con cui il Ministero del Lavoro ha disciplinato le modalità attraverso le quali tali lavoratori vengono iscritti al SIISL e resi visibili ai potenziali datori di lavoro.
L’intervento si colloca nel più ampio processo di trasformazione del SIISL da strumento originariamente concepito nell’ambito delle politiche di inclusione e di sostegno alla ricerca occupazionale in una vera e propria infrastruttura digitale di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Tale decreto contiene, in particolare, le modalità di: acquisizione dell’elenco dei cittadini stranieri formati all’estero; accesso alla piattaforma SIISL da parte dei soggetti proponenti; perfezionamento dell’iscrizione al SIISL dei cittadini stranieri formati all’estero; visualizzazione dei profili attivi da parte dei datori di lavoro; accesso al SIISL dei medesimi cittadini in qualità di iscritti volontariamente al sistema.
Come anche evidenziato dall’INPS nel comunicato stampa del 10 agosto 2026, il sistema consente di trasferire direttamente al SIISL le informazioni relative ai cittadini che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi. I dati vengono trasmessi attraverso la cooperazione applicativa con la Piattaforma ingressi formati all’estero (PIF), messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.
Il percorso prevede un ruolo specifico per i soggetti che hanno promosso la formazione. Attraverso l’accesso al sistema con SPID o CIE, secondo le modalità individuate nell’allegato tecnico al decreto, tali soggetti possono visualizzare l’elenco dei cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo il percorso formativo da essi promosso, nonché completare il corredo informativo associato a ciascun lavoratore mediante l’inserimento dei dati di contatto in loro possesso.
Una volta inseriti tali dati, il cittadino straniero riceve una notifica in modalità telematica finalizzata a perfezionare l’iscrizione al SIISL e, contestualmente, ad attivare il proprio profilo.
In caso di mancata attivazione, il soggetto proponente è tenuto a verificare con il cittadino straniero la correttezza dei dati di contatto e, qualora risultino errati, a provvedere alla relativa rettifica sulla piattaforma. Decorsi 15 giorni dalla predetta notifica, in assenza di attivazione del profilo, il soggetto proponente segnala al cittadino straniero formato all’estero la necessità di completare la procedura di iscrizione alla piattaforma.
Una volta attivo, il profilo, completo delle informazioni previste, diviene accessibile al cittadino straniero formato all’estero, che dispone delle medesime funzionalità previste per i cittadini volontariamente iscritti alla piattaforma, nonché visibile ai datori di lavoro operanti nei settori di riferimento della formazione svolta. Il SIISL genera infatti automaticamente un curriculum vitae precompilato, nel quale confluiscono le informazioni relative al percorso formativo completato all’estero. Il curriculum può essere quindi visualizzato dai datori di lavoro che operano nei settori coerenti con la formazione acquisita, facilitando in tal modo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In tale prospettiva, la formazione effettuata nel Paese di origine non costituisce soltanto il presupposto per l’accesso al particolare canale di ingresso previsto dall’art. 23 del DLgs. 286/98, ma diviene anche un elemento direttamente utilizzabile nell’ambito dei processi di ricerca e selezione del personale.
Resta, infine, a carico del soggetto proponente l’obbligo di informare il cittadino straniero dell’avvenuta registrazione del profilo e delle modalità di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941