L’emergenza esclude la violazione dell’ammissione temporanea e il contrabbando
La fattispecie non è equiparabile allo stato di necessità definito dal codice penale
La situazione di emergenza prevista dalle norme sull’ammissione temporanea, che consente l’esenzione dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo, anche da parte di un soggetto stabilito nel territorio dell’Ue, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto non stabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., implicando l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto.
Con il principio di diritto innovativo sancito dall’ordinanza n. 19542/2026, la Cassazione ha finalmente tratteggiato una linea di chiarimento sui criteri applicativi del regime riservato ai veicoli condotti da residenti extra Ue e delle possibili eccezioni riservate a questo regime.
A norma dell’art. 212 del regolamento (Ue) 2446/2015, infatti, nell’ambito dei termini dell’ammissione temporanea, è concessa un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto, purché: immatricolati extra Ue a nome di una persona stabilita fuori dal territorio Ue o, se non sono immatricolati, di proprietà di una persona pure stabilita in un Paese extra Ue; utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio Ue, fatte salve alcune eccezioni.
Tra queste eccezioni, rientra quella di cui all’art. 214 lett. c) del regolamento (Ue) 2446/2015, per cui le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando, tra l’altro, i mezzi di trasporto sono utilizzati in una “situazione di emergenza”.
Nel caso al vaglio dei giudici di legittimità, la Guardia di Finanza aveva sottoposto a sequestro amministrativo, confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, un autoveicolo di proprietà di un soggetto residente in Marocco, con alla guida una persona residente nell’Ue.
Nel giudizio di merito avverso i provvedimenti di confisca e sanzionatori, i giudici di merito accoglievano le doglianze dei contribuenti, evidenziando che: la fattispecie dedotta in giudizio integrava l’ipotesi di utilizzazione da parte di una persona stabilita in Ue di un mezzo di trasporto immatricolato al di fuori di tale territorio a nome di una persona stabilita ugualmente fuori da esso; in tale ipotesi poteva operare la previsione dell’art. 214 lett. c) del regolamento (Ue) 2446/2015 (situazione di emergenza); non era oggetto di contestazione che nel giorno del sequestro amministrativo il soggetto residente avesse provveduto a trasportare una sua conoscente, presente in auto, da un medico specialista, per il verificarsi di un problema di ordine medico; tali condizioni integravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendo ricorrere gli elementi costitutivi dell’esimente di cui all’art. 54 c.p., sicché le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli dovevano essere escluse.
Su tale ultimo punto, nella prospettazione della Dogana, la situazione di emergenza sarebbe invece integrata solo quando l’utilizzatore del veicolo si trovi in condizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalità differenti (in rimando all’art. 54 c.p.).
La Cassazione conferma, invece, che la situazione di emergenza non sarebbe in alcun modo equiparabile allo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., dovendo, invece, intendersi come tale l’“insorgenza improvvisa di un fatto anche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cui conseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l’occasionale utilizzo del mezzo di trasporto in questione (...). La norma non richiede che tale utilizzo rappresenti l’unica (o anche solo la più appropriata) modalità di trasporto necessaria per ovviare alla «situazione di emergenza», apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di una valutazione ex ante”.
Depone in questo senso la stessa differenza terminologica adoperata dal legislatore unionale: mentre la necessità non consente altra scelta al soggetto che agisce e presuppone l’esigenza di evitare un imminente danno grave alla persona, l’emergenza può verificarsi non solo in relazione alle persone, ma anche alle cose e sottintende un minore grado di cogenza del comportamento richiesto, lasciando allo stesso la possibilità di scegliere tra più opzioni, tutte astrattamente idonee ad affrontarla. In quest’accezione, l’uso del mezzo di trasporto intestato a una persona residente fuori dal territorio della Ue beneficia dell’esenzione daziaria non solo quando detto utilizzo costituisca l’unico modo per fronteggiare la “situazione di emergenza”, ma anche quando lo stesso rientri in un ventaglio di opzioni tutte astrattamente idonee a venirne a capo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941