Ravvedimento operoso senza ripensamenti
Per la Cassazione, le sanzioni non possono essere domandate a rimborso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6108 depositata ieri, ha sancito che, una volta eseguito il ravvedimento operoso, il contribuente non ha legittimazione per domandare a rimborso gli importi versati a titolo di sanzione ridotta. Nel caso di specie, la domanda di rimborso era fondata su motivi quali la carenza dell’elemento soggettivo e la obiettiva incertezza normativa, che, per le loro caratteristiche, possono essere invocati solo in un contenzioso contro l’atto irrogativo di sanzioni emesso dall’ente impositore. Inoltre, il ravvedimento “implicando riconoscimento della ...
/ Alfio CISSELLO