Ravvedimento operoso senza ripensamenti
Per la Cassazione, le sanzioni non possono essere domandate a rimborso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6108 depositata ieri, ha sancito che, una volta eseguito il ravvedimento operoso, il contribuente non ha legittimazione per domandare a rimborso gli importi versati a titolo di sanzione ridotta.
Nel caso di specie, la domanda di rimborso era fondata su motivi quali la carenza dell’elemento soggettivo e la obiettiva incertezza normativa, che, per le loro caratteristiche, possono essere invocati solo in un contenzioso contro l’atto irrogativo di sanzioni emesso dall’ente impositore.
Inoltre, il ravvedimento “implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si ...
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