Il contratto autonomo di garanzia non ha natura accessoria
L’invalidità dell’obbligazione principale non può essere eccepita dal garante di tale contratto
La qualificazione in termini di fideiussione, piuttosto che di contratto autonomo di garanzia, di un accordo volto a garantire le obbligazioni sorte a seguito della conclusione di un contratto, comporta riflessioni diverse nel caso in cui quest’ultimo sia affetto da invalidità.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui due soggetti, società Alfa e società Beta, concludono un contratto con il quale Alfa trasferisce la proprietà di un terreno edificabile a Beta, la quale, una volta costruita una palazzina sul terreno, si impegna a cedere il diritto di proprietà di alcuni appartamenti alla prima (si tratta, nello specifico, di un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura). La banca Zeta garantisce di erogare ad Alfa, a prima richiesta, una somma di denaro, corrispondente al valore ...
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