La Cassazione, nella sentenza n. 41411/2018, ricorda che, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento; ciò in quanto il delitto medesimo costituisce reato di pericolo a dolo generico. La distanza temporale tra il fatto distrattivo e la dichiarazione di fallimento, peraltro, può comunque avere ...
2 ottobre 2018
/ Maurizio MEOLI