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Gli indici di fraudolenza «segnano» la distrazione

La Cassazione delinea le caratteristiche che le condotte distrattive devono avere per rilevare penalmente se commesse molto prima del fallimento

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 2 ottobre 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 41411/2018, ricorda che, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento; ciò in quanto il delitto medesimo costituisce reato di pericolo a dolo generico.

La distanza temporale tra il fatto distrattivo e la dichiarazione di fallimento, peraltro, può comunque avere obiettiva rilevanza, alla luce della necessità di intendere il delitto come reato di pericolo concreto e non meramente presunto; occorre, cioè, che la diminuzione della consistenza patrimoniale per effetto di un atto depauperativo comporti uno squilibrio tra attività e passività tale da creare un vulnus all’integrità ...

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