Gli indici di fraudolenza «segnano» la distrazione
La Cassazione delinea le caratteristiche che le condotte distrattive devono avere per rilevare penalmente se commesse molto prima del fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 41411/2018, ricorda che, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento; ciò in quanto il delitto medesimo costituisce reato di pericolo a dolo generico.
La distanza temporale tra il fatto distrattivo e la dichiarazione di fallimento, peraltro, può comunque avere obiettiva rilevanza, alla luce della necessità di intendere il delitto come reato di pericolo concreto e non meramente presunto; occorre, cioè, che la diminuzione della consistenza patrimoniale per effetto di un atto depauperativo comporti uno squilibrio tra attività e passività tale da creare un vulnus all’integrità ...
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