Incertezza sulla validità della rinuncia all’indennità di avviamento
Sul tema si è pronunciata recentemente la Cassazione con decisioni di segno opposto
Nell’ambito di un contratto di locazione ad uso non abitativo, le parti potrebbero prevedere una clausola con cui il conduttore rinunci all’indennità di avviamento, ossia a quella somma, prevista all’art. 34 della L. 392/78, che gli spetta alla cessazione del rapporto di locazione.
Tale somma rappresenta il valore aggiuntivo acquisito dall’immobile per il fatto che vi è stata esercitata un’attività produttiva, che ne ha fatto un centro di attrazione per la clientela. La corresponsione dell’indennità è, quindi, funzionale a ristabilire l’equilibrio economico e sociale tra le parti del contratto di locazione, evitando che il locatore si arricchisca ingiustificatamente con tale valore.
La somma dovuta a titolo di avviamento corrisponde a:
- 18 mensilità se ...
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