Accertamento parziale rinnovabile purché non «a singhiozzo»
Per la Cassazione, il difetto dei presupposti applicativi determina l’illegittimità solo del successivo accertamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23685 depositata ieri, nel riepilogare diversi e importanti principi di diritto in materia di accertamento parziale, mette in evidenza alcuni rischi nei quali possono incorrere i contribuenti destinatari di tale accertamento.
Si considera parziale l’accertamento con cui vi è la rettifica non dell’intera posizione fiscale del contribuente bensì solo di una parte di essa, a seguito del quale vi potrà essere la reiterazione del potere impositivo.
Tale accertamento è ammissibile nei casi previsti negli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54 comma 5 del DPR 633/72 e, in particolare, quando, dalle attività istruttorie o dalle segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
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