Trust autodichiarato senza imposta di registro né di donazione proporzionali
La Corte di Cassazione conferma che all’atto di dotazione manca qualsiasi trasferimento imponibile
La Corte di Cassazione ribadisce il concetto: l’atto di dotazione di trust, di per sé, non configura il presupposto impositivo per l’applicazione proporzionale nè dell’imposta sulle successioni e donazioni né dell’imposta di registro, né delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto il trasferimento a favore del trustee è comunque temporaneo e strumentale alla realizzazione degli scopi del trust. A maggior ragione, tale principio vale per l’atto di dotazione del trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, atteso che in esso “un reale trasferimento è impossibile”. ...
/ Anita MAURO