Trust autodichiarato senza imposta di registro né di donazione proporzionali
La Corte di Cassazione conferma che all’atto di dotazione manca qualsiasi trasferimento imponibile
La Corte di Cassazione ribadisce il concetto: l’atto di dotazione di trust, di per sé, non configura il presupposto impositivo per l’applicazione proporzionale nè dell’imposta sulle successioni e donazioni né dell’imposta di registro, né delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto il trasferimento a favore del trustee è comunque temporaneo e strumentale alla realizzazione degli scopi del trust.
A maggior ragione, tale principio vale per l’atto di dotazione del trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, atteso che in esso “un reale trasferimento è impossibile”.
Questi i principi ricavabili dalla lettura della sentenza n. 22754, depositata ieri.
In larga parte, la pronuncia ripropone le motivazioni delle pronunce della Corte di Cassazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41