Riposi settimanali differenziati per i lavoratori domestici
La disciplina cambia se il lavoro è reso in regime di non convivenza, di convivenza a servizio intero o di convivenza a servizio ridotto
La generalità dei lavoratori dipendenti ha diritto ad un periodo di riposo settimanale, da fruire consecutivamente al riposo giornaliero (art. 9 del DLgs. 66/2003), di regola nella giornata di domenica. Vi sono tuttavia diverse eccezioni alla disciplina generale dei riposi settimanali, in base alla particolare tipologia di attività svolta o di organizzazione, alle previsioni della contrattazione collettiva e ad ulteriori disposizioni speciali.
Nello specifico, l’art. 9 del DLgs. 66/2003 prevede la possibilità di derogare alla periodicità del riposo settimanale, alla sua durata e consecutività ed alla coincidenza con la domenica.
Tali deroghe riguardano, in sintesi, le attività di lavoro a turni (in specifiche ipotesi relative al cambio turno o squadra), le attività caratterizzate da periodi
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41