Con sentenza n. 7477, depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che il destinatario della domanda volta ad accertare l’inefficacia del pagamento compiuto dal debitore il giorno della dichiarazione di fallimento, nonché della richiesta di restituzione della somma indebitamente versata, è il creditore soddisfatto (l’“accipiens”) e non, invece, il soggetto incaricato dal debitore, come la banca, ad eseguire il pagamento. L’art. 44 comma 1 del RD 267/42, prevedendo l’inefficacia, rispetto ai ...
21 marzo 2020
/ Antonio NICOTRA