Inefficacia del pagamento confinata al creditore soddisfatto
Gli effetti della sentenza di fallimento decorrono dall’ora zero del giorno della pubblicazione o dell’iscrizione nel Registro delle imprese
Con sentenza n. 7477, depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che il destinatario della domanda volta ad accertare l’inefficacia del pagamento compiuto dal debitore il giorno della dichiarazione di fallimento, nonché della richiesta di restituzione della somma indebitamente versata, è il creditore soddisfatto (l’“accipiens”) e non, invece, il soggetto incaricato dal debitore, come la banca, ad eseguire il pagamento.
L’art. 44 comma 1 del RD 267/42, prevedendo l’inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, si configura come corollario della perdita della disponibilità dei beni che vengono acquisiti al fallimento (art. 42 del RD 267/42) ed è posto al fine di preservare l’integrità dell’attivo ...
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