Rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva del 21%
L’incremento dell’aliquota non dovrebbe riguardare la rideterminazione del costo fiscale dei terreni detenuti da soggetti non imprenditori
In base a una modifica al disegno di legge di bilancio 2026, dovrebbe essere incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) ex art. 5 della L. 448/2001, portandola dal 18% al 21%. Sembra, invece, che resterà invariata con aliquota del 18% l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001. In applicazione dell’agevolazione in argomento (introdotta “a regime” dal 2025), per le quote/azioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, la ...
/ Salvatore SANNA