Sanzione dimezzata se il professionista invia tardi il modello UNICO
Il nuovo art. 7 del DLgs. 472/97 opera per le sanzioni sugli intermediari, e non può essere messo in discussione il favor rei
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98. Specie alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, dovrebbe essere ormai pacifico che, se l’intermediario trasmette tardivamente più dichiarazioni, la sanzione va unificata ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, senza applicazione del cumulo materiale (si veda “Sanzioni con cumulo per il professionista che «dimentica» le dichiarazioni” del 10 febbraio 2016). Le ...
/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO