Sanzione dimezzata se il professionista invia tardi il modello UNICO
Il nuovo art. 7 del DLgs. 472/97 opera per le sanzioni sugli intermediari, e non può essere messo in discussione il favor rei
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Specie alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, dovrebbe essere ormai pacifico che, se l’intermediario trasmette tardivamente più dichiarazioni, la sanzione va unificata ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, senza applicazione del cumulo materiale (si veda “Sanzioni con cumulo per il professionista che «dimentica» le dichiarazioni” del 10 febbraio 2016).
Le novità del DLgs. 158/2015, anche se non in via diretta, hanno impattato sulle sanzioni indicate.
Infatti, occorre considerare il nuovo art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, ...
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