Basta l’avviso di ricevimento per provare la notifica della cartella
Per la Suprema Corte Equitalia non è tenuta a esibire anche la matrice o la copia della cartella
In caso di contestazione, da parte del contribuente, della notifica della cartella di pagamento, avvenuta mediante spedizione diretta da Equitalia di raccomandata postale, l’agente deve solo esibire, per assolvere al suo onere probatorio, l’avviso di ricevimento della raccomandata, non dovendo allegare anche la cartella di pagamento. È quanto stabilito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 3036 di ieri.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, primo comma del DPR 602/1973, la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, ma anche – in base a quanto disposto dal secondo periodo del medesimo primo comma – “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata
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