Determinati eventi, tassativamente indicati dall’art. 40 del DLgs. 546/92, determinano l’interruzione del processo. In alcuni casi come in ipotesi di decesso del contribuente, l’evento interruttivo va dichiarato dal difensore. Una volta dichiarato dal giudice interrotto il processo, questo prosegue non in via officiosa ma su impulso del soggetto legittimato, che, a seconda dei casi, può essere l’erede, il curatore dell’eredità giacente o il tutore. La ripresa del processo interrotto è ...
5 dicembre 2020
/ Alfio CISSELLO