Mancata ripresa del processo interrotto con giudicato del primo grado
L’istanza non è integrata da una semplice nomina di nuovo difensore
Determinati eventi, tassativamente indicati dall’art. 40 del DLgs. 546/92, determinano l’interruzione del processo.
In alcuni casi come in ipotesi di decesso del contribuente, l’evento interruttivo va dichiarato dal difensore.
Una volta dichiarato dal giudice interrotto il processo, questo prosegue non in via officiosa ma su impulso del soggetto legittimato, che, a seconda dei casi, può essere l’erede, il curatore dell’eredità giacente o il tutore.
La ripresa del processo interrotto è subordinata alla presentazione, al presidente di sezione della Commissione adita, dell’istanza di trattazione entro 6 mesi dal momento in cui è dichiarata l’interruzione ex art. 41 del DLgs. 546/92.
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27815, si è pronunciata sul
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41