Segnalazioni di operazioni sospette per le violazioni delle misure restrittive Ue
Con una comunicazione l’UIF esemplifica le possibili anomalie e operatività a rischio e mette a disposizione un nuovo codice per queste SOS
Con il DLgs. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio, l’Italia ha recepito la direttiva Ue 2024/1226, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive dell’Unione, al fine di rafforzare le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione o dall’elusione delle stesse (si veda “Nuove violazioni delle restrizioni Ue con impatto sui modelli 231” del 23 gennaio).
Su questo tema l’Unità finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato ieri una comunicazione in cui si evidenzia il rilievo che assumono i doveri previsti dal DLgs. 109/2007 a carico degli intermediari bancari e finanziari, dei professionisti e degli altri soggetti obbligati, in virtù delle deliberazioni dell’Ue e delle disposizioni nazionali per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Secondo l’UIF, i reati introdotti dal DLgs. 211/2025 integrano ipotesi di attività criminose che, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 35 del DLgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione, determinano l’obbligo per i destinatari di segnalare le eventuali operazioni sospette.
In proposito, come indicato in un provvedimento della UIF del 18 dicembre 2025, occorre considerare che l’obbligo di segnalazione è distinto e autonomo dai prescritti doveri di comunicazione attinenti alle misure restrittive e presuppone sempre la ricorrenza di un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.
Nella valutazione del sospetto rilevano il riscontro di nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche, il coinvolgimento di soggetti agli stessi collegati o collegabili sulla base delle informazioni a disposizione e le caratteristiche oggettive dell’operatività rilevata.
Altro punto di interesse della comunicazione in commento riguarda le esemplificazioni delle possibili anomalie e operatività a rischio.
Si fa in particolare riferimento all’impiego di canali che riducono la tracciabilità delle operazioni, quali il ricorso a catene partecipative complesse e opache, a rilevanza transnazionale, che oscurano la proprietà di asset riconducibili a soggetti destinatari delle misure restrittive o a nominativi a questi collegati, che realizzano operatività in Italia, specie nel settore immobiliare.
Rileva altresì il possibile coinvolgimento di soggetti, anche professionisti, che nell’ambito di attività di assistenza, supporto o consulenza possono facilitare elusioni delle nuove fattispecie criminose.
Tra le fattispecie che ostacolano la tracciabilità assumono importanza le ipotesi di triangolazione di fondi oggetto di misure restrittive, spesso realizzate tramite prestatori di servizi di pagamento attivi in Paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori, consentendo il transito dei fondi stessi verso l’Europa, e di triangolazione di cripto-attività e di flussi di pagamento veicolati tramite conti di corrispondenza e IBAN virtuali. L’impiego di tali strumenti appare funzionale a sfruttare l’interposizione di uno o più intermediari nei pagamenti, al fine di evitare l’applicazione di controlli rafforzati di customer due diligence e dissimulare l’origine o la destinazione di flussi finanziari riconducibili a entità sanzionate.
Occorre inoltre prestare attenzione a meccanismi che consentono di occultare l’effettiva localizzazione dei soggetti ai quali si riferisce l’operatività (ad esempio attraverso VPN). nonché alle ipotesi di raccolta di fondi da parte di organizzazioni non lucrative, attivisti e associazioni coinvolti in forme di propaganda ovvero, anche mediante piattaforme digitali, di presunte donazioni destinate ad aree di conflitto, in tutti i casi in cui le predette operatività possano sottendere una violazione o elusione delle misure restrittive adottate nei confronti dei soggetti designati.
In presenza di questi contesti, assumono un ruolo centrale le informazioni raccolte e le valutazioni conseguentemente svolte in sede di acquisizione della clientela e di adeguata verifica della stessa.
Ulteriori profili di anomalia possono essere individuati con riferimento ad attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, ovvero di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use), che spesso sono realizzate per il tramite di facilitatori ricorrenti che agevolano meccanismi di triangolazione.
L’UIF invita pertanto tutti i destinatari a prestare la massima attenzione nell’adempimento degli obblighi connessi con l’adozione di misure restrittive.
Al fine di agevolare l’individuazione e la classificazione dei sospetti viene messo a disposizione, in via sperimentale, un nuovo codice denominato “V01 - Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”, che dovrà essere utilizzato in ogni caso in cui si ravvisino casistiche riconducibili a tali ipotesi.
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