Esenzione «madre-figlia» con certificazioni tardive
Si consolida l’approccio teso alla verifica dei soli requisiti sostanziali
È giunta ieri dalla Cassazione, con il deposito dell’ordinanza n. 13128, una conferma di rilievo in merito alla spettanza dei benefici “madre-figlia” anche se le certificazioni del percipiente non residente sono prodotte alla società italiana dopo il pagamento dei dividendi.
La pronuncia si pone nel contesto di un orientamento, a questo punto sempre più consolidato, teso a fare prevalere gli aspetti di sostanza (il possesso dei requisiti di legge per l’esenzione) su quelli di forma (il carattere preventivo della documentazione), pur se questi ultimi sono codificati nel testo di legge.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 27-bis comma 3 del DPR 600/73, nel disciplinare il regime di esenzione del quale possono beneficiare le società madri non residenti, afferma che la documentazione attestante il possesso dei requisiti “deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili”; peraltro, analogo vincolo è contemplato dall’art. 26-quater comma 6 secondo periodo del DPR 600/73 al fine dell’esenzione degli interessi e delle royalties pagati a società del gruppo residenti nell’Unione europea.
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 13128/2026, la quale ha confermato il giudizio di secondo grado, a fronte di dividendi pagati dalla società figlia italiana alla propria controllante danese per 2 milioni di euro il 19 giugno 2007 e per 3 milioni di euro (mediante compensazione con crediti verso la controllante) il 30 giugno 2007, la certificazione prodotta da tale controllante era pervenuta alla società italiana il 9 luglio 2007, con ciò configurandosi a rigore una violazione del carattere preventivo della produzione dei documenti stabilito dal predetto art. 27-bis comma 3 del DPR 600/73.
Il giudizio di Cassazione si è pienamente allineato, sotto questo profilo, a quello della sentenza n. 27646/2023, secondo la quale la tardiva trasmissione del certificato di residenza fiscale da parte della società madre estera non pregiudica il diritto a fare valere l’esenzione da ritenuta sui dividendi, se sussistono i requisiti previsti dall’art. 27-bis del DPR 600/73, e la previsione per cui la documentazione deve essere acquisita entro la data di pagamento dei dividendi è posta nell’interesse della società figlia residente, la quale può rinunciarvi, accettando la propria responsabilità in qualità di sostituto d’imposta.
L’ordinanza n. 13128/2026 conferma tale assunto, stabilendo che l’acquisizione della documentazione entro la data di pagamento degli utili ha, per la società figlia italiana, lo scopo di valutare se la stessa può dare seguito alla richiesta dell’esenzione: conseguentemente, se la società figlia non preleva alcuna ritenuta sui dividendi senza avere preventivamente ottenuto tale documentazione, “resta impregiudicata l’operatività del regime in questione, fatta salva la responsabilità della partecipata italiana (quale sostituto d’imposta) per l’ipotesi in cui l’esenzione accordata si riveli ex post illegittima, per la comprovata assenza dei requisiti sostanziali”.
Viene altresì rilevato che il comportamento alternativo, consistente nel prelievo della ritenuta e nella successiva richiesta di rimborso (che la società madre dovrebbe avanzare all’Amministrazione italiana) potrebbe risultare contrario ai principi di collaborazione e buona fede laddove le parti abbiano contezza della sussistenza dei requisiti “madre-figlia”: tale condotta, infatti, risulterebbe di per sé neutrale per l’Erario, tenuto a rimborsare la ritenuta, e obbligherebbe a un “gravoso dispendio di procedure ed energie”, presumibilmente legato agli adempimenti, ai formalismi e ai tempi necessari per il rimborso medesimo.
Come sopra riferito, il quadro che si profila è improntato ad un approccio sostanziale alla materia, già rinvenibile nella prassi della stessa Agenzia delle Entrate in tema di adempimento collaborativo.
Sempre in relazione ai dividendi intracomunitari, ad esempio, prima con la risposta a interpello n. 537/2021 (riferita ai rapporti con la Svizzera, legata all’Unione europea da accordi per il regime dei dividendi “madre-figlia”) e poi con la risposta a interpello n. 48/2025 si è stabilito che il requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni (due anni nei rapporti con la Svizzera, un anno nei rapporti con gli altri Stati dell’Unione) può essere verificato anche dopo la distribuzione ove la società italiana aderisca al regime in questione, fermo restando il ripristino a posteriori dell’obbligo del prelievo ove, prima del compiersi del periodo minimo di possesso, la partecipazione sia alienata; analogo orientamento è stato formalizzato nella risposta n. 49/2025 ai fini dell’esenzione da ritenuta sugli interessi.
Il cerchio, di fatto, si chiude con la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue n. C-828/24, la quale, nel legittimare l’esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva 2003/49/Ce sugli interessi e sulle royalties per il periodo che precede la presentazione presso l’Amministrazione finanziaria competente della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva (si fa riferimento a un ordinamento che prevede un meccanismo di interpello preventivo), allo stesso modo rafforza l’orientamento per cui l’esenzione può competere alle medesime condizioni anche se la documentazione rilevante perviene dopo il pagamento dei redditi non tanto al Fisco dell’altro Stato, quanto direttamente al sostituto che li eroga.
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