Riduzione dei premi e contributi INAIL in agricoltura al capolinea
Con la revisione dei contributi assicurativi in agricoltura la riduzione ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013 cessa di applicarsi
Con la circolare n. 18 di ieri, 7 maggio 2026, l’INAIL riepiloga la disciplina assicurativa dei lavoratori agricoli alla luce della revisione della misura dei contributi assicurativi dovuti a partire dal 1° gennaio 2026.
Si ricorda che l’art. 1 comma 2 del DL 159/2025 ha autorizzato l’INAIL ad effettuare – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del DPR 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Il successivo comma 3 subordinava l’attuazione della disposizione ad apposito decreto. Difatti, con il DM 1° aprile 2026 sono stati approvati, con effetto dal 1° gennaio 2026, le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per l’assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/1965, per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle stabilite dall’art. 28 del DLgs. 38/2000, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3.
L’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’agricoltura comprende i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, individuate ai sensi dell’art. 2135 c.c., compresi i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli.
Sono esclusi dall’assicurazione i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti in quanto iscritti all’ENPAIA.
Sono compresi nell’assicurazione obbligatoria in agricoltura i lavoratori autonomi, vale a dire coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e loro coniugi (o uniti civilmente) e figli (esclusi dalla tutela sono gli imprenditori agricoli professionali).
Esulano, poi, dalla gestione assicurativa agricoltura, in quanto assicurati nella gestione Industria (titolo I del decreto del DPR 1124/65), i dipendenti (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal 1° gennaio 2008 anche a tempo determinato) delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Per tali soggetti – limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (e altre prestazioni specifiche) – si applicano le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni (art. 3 della L. 240/84).
Per quanto concerne la misura dei contributi, la disciplina è contenuta nella L. 852/73, la quale prevede che:
- il contributo a carico dei datori di lavoro dell’agricoltura è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti (art. 3 della L. 852/73);
- i contributi dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono stabiliti nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile (art. 4 della L. 852/73).
Alla luce della revisione in argomento, a partire dal 1° gennaio 2026, le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura per i lavoratori dipendenti sono le seguenti:
- 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).
La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un’unica aliquota; fino al 2025, infatti, l’aliquota era del 13,2435%: 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Per i lavoratori autonomi l’importo dei contributi assicurativi dal 1° gennaio 2026 è di:
- 650 euro per le zone normali;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Per effetto della revisione in argomento, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’art. 1 comma 128 della L. 147/2013, per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
I contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS che applicherà le nuove misure dal 1° gennaio 2026. In merito, si veda la circ. INPS n. 43/2026 sulla contribuzione dei lavoratori dipendenti.
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