Transfer pricing non applicabile con garanzia gratuita per valide ragioni economiche
In tal caso l’accertamento è illegittimo; nell’ambito dei gruppi l’interesse economico assume un’accezione più ampia
Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026 la Cassazione conferma alcuni principi, già espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in tema di applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR) alla prestazione di garanzie reali nell’ambito di una più ampia operazione di finanziamento avente come beneficiaria la capogruppo estera.
Nel caso di specie, veniva riscontrato che la controllata italiana aveva prestato (pro quota) una garanzia reale in favore della capogruppo americana, senza pretendere alcuna forma di remunerazione, e tale carattere gratuito appariva, ad avviso dei verificatori, privo di una valida ragione economica.
L’Ufficio aveva quindi proceduto al recupero delle imposte in forza della disciplina sui prezzi di trasferimento, determinando un valore normale calcolato, attraverso il metodo CUP, con un tasso medio di remunerazione (del 3,13%) sull’importo garantito.
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione verte sull’applicabilità della disciplina del transfer pricing alle operazioni prive di corrispettivo.
Ad avviso dei giudici, nell’ambito delle operazioni infragruppo il concetto di “gratuità” deve essere assunto nel suo significato economico; in altre parole, occorre considerare l’interesse economico che intende realizzare, anche in via mediata, la parte che apparentemente paga il debito altrui senza corrispettivo (c.d. teoria dei “vantaggi compensativi”). Pertanto, anche nel caso in cui in un’operazione manchi un corrispettivo immediato, può prospettarsi, da parte dell’impresa, l’acquisizione, con la prestazione eseguita, di un’utilità economica mediata o indiretta.
Sul punto, viene richiamata la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt), la quale ha affermato il principio per cui la sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione è di per sé idonea a escludere l’applicazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento nelle prestazioni infragruppo, quando le stesse siano giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.
Il principio è stato riaffermato dalla stessa Cassazione (sentenza n. 7361/2024) con riferimento alle operazioni di finanziamento infruttifero o a un tasso non di mercato, le quali non possono essere sindacate in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno portato a finanziare con queste specifiche modalità la propria partecipata. In tale contesto, è stato altresì evidenziato che la valutazione “in base al valore normale” prescinde dall’obbligo negoziale delle parti al pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, § 1.2); occorre, infatti, esaminare la sostanza economica dell’operazione e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste.
I finanziamenti gratuiti infragruppo possono quindi essere legittimi laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo.
Fatte queste premesse, la Suprema Corte evidenzia come nel caso di specie i giudici di secondo grado abbiano fatto corretta applicazione dei principi richiamati laddove hanno ritenuto che la società abbia assolto all’onere di dimostrare le ragioni commerciali interne al gruppo sottostanti l’operazione prospettata; le stesse sono individuate nell’acquisizione, da parte della contribuente, di un vantaggio economico (costituito dai ricavi futuri che sarebbero stati conseguiti per effetto dell’operazione e dal differenziale positivo sui tassi di interesse attivi e passivi), nonché nella peculiarità della situazione economico-finanziaria del gruppo di riferimento (caratterizzata da una situazione di illiquidità della capogruppo, dalla riduzione del fatturato delle controllate e dal rischio di assoggettamento della medesima capogruppo a procedure concorsuali, che “avrebbe inevitabilmente posto a rischio la sopravvivenza della controllata italiana”).
Per tali motivi, l’ordinanza n. 13136/2026 afferma il principio di diritto per cui, “nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso”.
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