La conciliazione giudiziale ha effetto sui contributi INPS
La Cassazione conferma la prassi dell’Istituto previdenziale, ma rimane il problema delle sanzioni
L’accordo di conciliazione giudiziale stipulato ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 546/92 ha un impatto ai fini contributivi in quanto ha effetto novativo dell’obbligazione tributaria. Pertanto, considerato che la base imponibile fiscale e la base imponibile contributiva coincidono, i contributi INPS devono essere ricalcolati prendendo quale riferimento il reddito così come emergente dall’accordo conciliativo.
Quanto esposto è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13043 depositata il 6 maggio 2026, che conferma nella sostanza la circolare INPS n. 140 del 2 ottobre 2016.
Sebbene tecnicamente non esista, nella legislazione vigente, una “pregiudiziale fiscale” quando viene accertato un maggior reddito fiscale ciò ha effetto sul versante dei contributi INPS, precisamente dei contributi dovuti alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata.
Per quanto riguarda gli istituti definitori previsti in ambito fiscale, quanto esposto è previsto dal legislatore per l’accertamento con adesione (e, per effetto dei diversi rinvii normativi, per l’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 e per l’adesione ai PVC ex art. 5-quater del DLgs. 218/97).
L’art. 2 del DLgs. 218/97 prevede infatti che:
- “L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi” (comma 3 primo periodo);
- “Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi” (comma 5 ultimo periodo).
Lo stesso era previsto dall’art. 17-bis comma 5 del DLgs. 546/92 in tema di accordo di mediazione, istituto ora abrogato.
Per una evidente falla del sistema, la disciplina della conciliazione giudiziale nulla dice in proposito.
La Corte di Cassazione enuncia il principio secondo cui “la conciliazione giudiziale regolata dall’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull’importo dei contributi «a percentuale» che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate”.
Come anticipato, lo stesso era stato sostenuto dall’INPS con la circolare n. 140 del 2016, in cui era stato affermato che l’accertamento con adesione (che si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata), ai fini della sua validità presuppone anche il pagamento dei contributi previdenziali, sui quali non ci sono sanzioni e interessi.
Per l’INPS, “nei casi in cui si sia portato a conoscenza dell’Istituto la definizione della controversia tributaria tramite conciliazione giudiziale, e dietro conferma dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate della contrazione del reddito accertato, si dovrà modificare l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti, rettificando il dato reddituale con le consuete procedure di gestione a disposizione delle sedi”.
Naturalmente, non è possibile, quantomeno a livello generale, sostenere che in seguito alla conciliazione sia necessario pagare anche i contributi INPS che verranno richiesti mediante ordinario avviso di addebito, difettando nell’art. 48 del DLgs. 546/92 una norma analoga a quella presente nell’art. 2 del DLgs. 218/97.
Del pari, come detto dall’INPS spettano le sanzioni contributive, ovviamente parametrate ai maggiori contributi come “risultanti” dall’accordo conciliativo.
La debenza di sanzioni e interessi (aspetto non trattato dalla Cassazione nella pronuncia n. 13043/2026) è una conseguenza naturale dell’accertamento dei maggiori contributi.
A rigore, per come è formulato l’art. 2 del DLgs. 218/97 e per quanto si può estrinsecamente desumere dal principio della Cassazione, la soluzione esposta dovrebbe valere anche per le Casse di previdenza professionale.
Però, in ragione dell’autonomia delle Casse è bene visionare il regolamento della singola Cassa professionale onde verificare se la fattispecie è disciplinata.
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