L’addio alla mediazione implementa la conciliazione giudiziale
Sanzioni ridotte al 40% e non al 35% e nessun effetto automatico per l’INPS
Dallo scorso 4 gennaio 2024 è stato abrogato l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, quindi contribuenti e uffici finanziari, loro malgrado, hanno dovuto dire addio alla mediazione tributaria.
Quando era in vigore l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, per le liti del valore sino a 50.000 euro le parti potevano stipulare una mediazione nei 90 giorni successivi alla notifica del ricorso, che aveva come effetto, oltre al potenziale ridimensionamento della pretesa, anche la riduzione delle sanzioni al 35% del minimo.
Ora la fase di reclamo mediazione non esiste più quindi il ricorso, a prescindere dal suo valore, va depositato nei 30 giorni successivi alla sua notifica a pena di inammissibilità. Ovviamente, essendoci stato il deposito occorre altresì pagare il contributo unificato.
Nei 90 giorni era ...
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