Indeducibilità IMU per il 2012 in contrasto con la Costituzione
Fondate le questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della coerenza e della ragionevolezza
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2020 n. 262, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 715 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale disponeva l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette dell’IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla C.T. Reg. Milano del 2 luglio 2019, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., è sorta nel corso di un giudizio promosso da una società immobiliare per il rimborso di parte dell’IRES versata per il 2012 corrispondente a quanto pagato in conseguenza dell’indeducibilità dell’IMU. Non è, invece, oggetto
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