Sospesi per tutto agosto i termini per pagare gli accertamenti esecutivi
Si ferma anche la notifica delle cartelle di pagamento, ma non i termini per il relativo pagamento
L’art. 1 della L. 742/69 prevede che tutti i termini processuali sono sospesi per il mese di agosto, quindi per 31 giorni. Trattandosi di sospensione di termini aventi natura processuale, la pausa estiva non trova a livello generale applicazione per i termini di pagamento di somme intimate con atti impositivi. Quanto esposto subisce una “eccezione” laddove il legislatore ha sancito che gli importi devono essere pagati “entro il termine per il ricorso”: considerato che il termine per ricorrere è sospeso per 31 giorni, tale sospensione vale anche per il termine di pagamento delle somme. Si ...
/ Alfio CISSELLO