In base all’art. 7 comma 2 lett. d-ter della L. 3/2012, modificato dal DL 137/2020, conv. L. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, la proposta di piano del consumatore non è ammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La modifica legislativa, tra le altre novità, ha soppresso dal comma 3 dell’art. 12-bis della L. 3/2012 la previsione che consentiva al giudice di omologare il piano dopo avere escluso che il consumatore ...
17 aprile 2021
/ Antonio NICOTRA