Irrilevante la condotta del finanziatore per la meritevolezza del consumatore
La concessione del finanziamento non esclude la colpa o il dolo del debitore
In base all’art. 7 comma 2 lett. d-ter della L. 3/2012, modificato dal DL 137/2020, conv. L. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, la proposta di piano del consumatore non è ammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La modifica legislativa, tra le altre novità, ha soppresso dal comma 3 dell’art. 12-bis della L. 3/2012 la previsione che consentiva al giudice di omologare il piano dopo avere escluso che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Sul tema, il Tribunale di Ferrara 7 aprile 2021 ha osservato ...
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