Proroga degli 85 giorni dei termini di decadenza da contestualizzare
Non interessano le annualità dal 2019 in poi
Mediante il decreto n. 1630, dello scorso 23 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. sollevato per i tributi erariali dalla C.G.T. I Gorizia 13 novembre 2024 sez. II e per i tributi locali dalla C.G.T. I Lecce 19 novembre 2024 sez. 1 essendo la questione ormai stata risolta dalla pronuncia della Cassazione del 15 gennaio 2025 n. 960. Vero è che quest’ultima pronuncia riguardava la prescrizione e non la decadenza, vero è che si tratta di una inammissibilità di un rinvio pregiudiziale, ma è comunque ragionevole...
/ Alfio CISSELLO