Lavoro di domenica da compensare
In tale circostanza il prestatore ha diritto, anche in caso di differimento del riposo settimanale, a essere compensato con un «quid pluris»
Ogni sette giorni di lavoro, al lavoratore è riconosciuto il diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero ai sensi dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 9 comma 1 del DLgs. 66/2003. Tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
La giurisprudenza, partendo proprio dall’indicata norma del codice civile, ha affermato che l’art. 2109 c.c. attribuisce in modo implicito al giorno della domenica una valenza superiore a quella degli altri giorni della settimana, in quanto giorno dedicato dal lavoratore al riposo e alle attività sociali e culturali, con conseguente maggiore penosità del lavoro domenicale (Trib. Napoli
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