Sul riporto delle perdite la Cassazione si allinea all’Agenzia delle Entrate
La norma antielusiva scatta se la società non supera il test di vitalità nel periodo della retrodatazione
Con la sentenza n. 1715, depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 172 comma 7 del TUIR. Si tratta della disposizione, avente carattere di norma antielusiva specifica, che preclude la compensazione intersoggettiva di perdite, in esito a un’operazione di fusione, tra una società “sana”, in grado di produrre utili, e una “bara fiscale”, che apporta esclusivamente perdite.
Essa prevede che il riporto delle perdite non è consentito se la società che le ha in dote non supera il c.d. test di vitalità, consistente nel confronto tra i ricavi ed i costi del personale dell’esercizio anteriore a quello in cui avviene la fusione ed i due precedenti (vi è poi una limitazione nell’ammontare
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