Distinzione tra pubblicità e rappresentanza basata sugli obiettivi perseguiti
La gratuità assolve solo a una funzione di specificazione e ausilio dei connotati tipici
Con l’ordinanza n. 25143/2025, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle spese di rappresentanza e dei principi distintivi rispetto a quelle di pubblicità. In particolare, nella pronuncia si legge che “il criterio discretivo tra le spese di rappresentanza” e quelle “di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti”, atteso che le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le possibilità di sviluppo, “senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite”, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi ...
/ Luca FORNERO