Trasparente il trust americano con beneficiari individuati residenti in Italia
Il caso è stato esaminato nella risposta n. 239 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate
Non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto. Lo afferma la risposta ad interpello n. 239, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Per comprendere al meglio il chiarimento, è necessario descrivere tutti gli aspetti del trust esaminato, perché presentava elementi alquanto peculiari.
Si trattava, originariamente, di un trust, istituito in California, da un disponente cittadino americano. Il trust prevedeva come beneficiari i pronipoti del disponente. Ma il disponente, inoltre, era anche primo beneficiario e primo trustee del trust; egli possedeva un potere amplissimo sul trust, avendo il potere discrezionale di revoca e di modifica del trust “fino al momento del suo decesso”. Proprio in ragione di queste caratteristiche del trust, esso era stato qualificato (in base alla disciplina americana) come interposto ai fini fiscali, con la conseguenza che tutti i redditi del trust erano stati direttamente dichiarati dal disponente nella propria dichiarazione dei redditi.
In seguito, però, il disponente/trustee era deceduto e ciò ha comportato, secondo la disciplina americana, il cambiamento di natura dell’atto di trust, che è divenuto “non-grantor trust”, ovvero un trust non interposto, irrevocabile e immodificabile, per il quale è stato nominato un nuovo trustee e che prevede nuovi beneficiari. La normativa americana considera tale trust quale opaco e tassa i suoi redditi in capo al trust stesso.
In questo contesto, i beneficiari del trust, residenti fiscalmente in Italia, si rivolgono all’Agenzia per chiedere come qualificare il trust alla luce della disciplina italiana. In particolare, gli istanti chiedono se si tratti di un trust opaco o trasparente e se debba qualificarsi come interposto.
Per rispondere al quesito relativo alla natura interposta del trust, l’Agenzia esamina attentamente i contenuti dell’atto di trust e le regole che ne disciplinano l’esistenza. In particolare, viene rilevato come, in seguito alla morte del disponente (che inizialmente era anche trustee e beneficiario del trust), sia stato nominato un nuovo trustee, individuato in una persona fisica non residente in Italia, indicata anche tra i beneficiari finali. Inoltre, i beneficiari istanti (residenti in Italia) non hanno alcun rapporto né di parentela né di amicizia, né di tipo professionale con il nuovo trustee. Il trustee nominato ha ampi poteri discrezionali di gestione del fondo, potendo scegliere anche le modalità con cui effettuare le attribuzioni ai beneficiari. Inoltre, dopo il decesso del disponente, solo il tribunale può revocare o sostituire il trustee.
Secondo l’Amministrazione, tutti questi elementi inducono a ritenere che, dopo la morte del disponente, i beneficiari istanti non abbiano alcun potere di ingerenza nella gestione del trust che, quindi, “non si può considerare interposto rispetto a questi ultimi ai fini fiscali italiani”.
Dopo avere affermato la natura effettiva e non interposta del trust, l’Agenzia passa a valutarne la natura opaca o trasparente, ricordando che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario medesimo. A tali fini, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.
Alla luce di tale definizione l’Agenzia esamina il trust oggetto dell’interpello, notando come:
- lo scopo del trust nel caso di specie fosse la detenzione, amministrazione e distribuzione dei beni del disponente, secondo le indicazioni dell’atto di trust;
- l’atto istitutivo individui nominativamente gli istanti come “beneficiari del trust”, prevedendo che alla morte del disponente tutto il reddito del patrimonio residuo sarà distribuito secondo percentuali già definite (a ciascuno un quarto dell’84% del patrimonio) e l’atto di istitutivo preveda solo un potere discrezionale del trustee di differimento della distribuzione.
Alla luce di tali elementi, l’Amministrazione ritiene che il trust sia qualificabile come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum [...] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni”.
Pertanto, i beneficiari esprimono rispetto ai redditi del trust una capacità contributiva attuale che impone di definirli come “beneficiari individuati”, con la conseguenza che essi sono tenuti a porre in essere gli adempimenti fiscali individuati nelle circolari nn. 34/2022 e 38/2013.
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