Semplificazioni procedurali per la malattia dei marittimi
Con il messaggio n. 2669, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in materia di prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, comunicando l’introduzione di alcune semplificazioni procedurali.
In via preliminare, si ricorda che l’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha modificato gli artt. 6 e 10 del RDL 1918/37, che disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo.
In seguito a tale intervento, l’INPS ha quindi realizzato un processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione, con l’utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi UniEmens.
Ciò premesso, con il messaggio in parola l’Istituto previdenziale comunica di aver semplificato la procedura di trasmissione dei certificati di malattia, eliminando l’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Pertanto, a decorrere da ieri, 15 settembre 2025, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia viene effettuata sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Invece, permane l’obbligo di esibizione dei predetti documenti in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita.
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