Variazione della classificazione ATECO 2025 irrilevante per il CPB 2025-2026
In costanza dell’attività, è garantita la continuità tra i codici identificativi e l’ISA applicabile nei periodi 2024-2025-2026
Il concordato preventivo biennale non cessa per una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l’applicazione di un ISA diverso. La problematica non si pone rispetto al CPB 2025-2026 poiché nei modelli REDDITI 2025 è necessario indicare il nuovo codice ATECO e applicare l’ISA relativo; quindi, nell’ipotesi in cui non vi siano mutamenti sostanziali dell’attività esercitata, è garantita continuità tra codice ATECO e ISA applicato. È quanto si evince dalla risposta a interpello n. 236, pubblicata ieri.
In base all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente; tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività è soggetta all’applicazione del medesimo ISA.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che rispetto a questa causa di cessazione trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli ISA. È stato, ad esempio, chiarito che:
- l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA;
- nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l’attività considerata prevalente nel 2024 (ipotizzando l’adesione al CPB 2025-2026) resti tale anche nel biennio del concordato;
- la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario 2025-2026 rispetto a quella esercitata nel 2024, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione (FAQ 25 ottobre 2024 n. 6).
Una situazione particolare si è verificata nel 2025 in cui, a seguito della modifica della classificazione ATECO 2025, le attività possono aver subito un mutamento del codice identificativo, accompagnato o meno dalla modifica dell’ISA applicabile; ciò anche se l’attività non ha subito alcuna variazione sostanziale. Nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2025, ma relative al 2024 (modello REDDITI 2025), la nuova classificazione è già efficacie per cui l’attività deve essere indicata e l’ISA individuato sulla base dei nuovi codici, in vigore dal 1° gennaio 2025 ed efficaci dallo scorso 1° aprile.
In risposta a una FAQ del 28 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se, per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, il codice dell’attività esercitata nel 2023 è mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del CPB per il biennio 2024-2025 non si verifica:
- sia nell’ipotesi in cui l’ISA 2025 applicabile resti il medesimo;
- sia nell’ipotesi in cui l’ISA 2025 applicabile muti rispetto a quello applicato per il periodo d’imposta precedente.
Ciò che interessa, affinché il CPB continui a mantenere i propri effetti, è che l’attività interessata dalla modifica resti invariata nella sostanza.
La casistica esaminata nella risposta a interpello n. 236 riguarda un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, per effetto della nuova classificazione, passa dal codice 45.11.02 con ISA DM09U al codice 77.51.00 con ISA EG61U. Il soggetto sta valutando l’adesione al CPB 2025-2026 e si domanda se tale variazione possa compromettere l’adesione espressa nel modello REDDITI 2025.
Nel ribadire i chiarimenti in precedenza forniti, l’Agenzia delle Entrate precisa che rispetto al CPB 2025-2026 non si pone il problema di valutare la causa di cessazione del CPB per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, naturalmente nell’ipotesi in cui l’attività rimanga in concreto invariata. Infatti, secondo quanto chiarito dalla ris. n. 24/2025, nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello REDDITI 2025), così come nelle successive per i periodi d’imposta oggetto di concordato 2025-2026, dev’essere utilizzato il “nuovo” codice ATECO 77.51.00, cui è associato l’ISA EG61U. Non si verifica quindi alcuna variazione, anche solo formale, dei codici identificativi dell’attività e dell’ISA applicabile, che rimangono costanti nei periodi 2024-2025-2026.
Questa problematica (risolta con la FAQ del 28 maggio scorso) si poteva porre, invece, rispetto al CPB 2024-2025 in quanto per il periodo d’imposta 2023 poteva trovare applicazione un ISA diverso rispetto a quello da utilizzare nei periodi oggetto di concordato.
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