Il liquidatore della società poi fallita risponde, anche a titolo di mera colpa, del reato di bancarotta semplice documentale (artt. 217-224 L. fall.) quando, pur a fronte di una carica di breve durata, non abbia provveduto a ricevere i libri contabili, omettendo di controllare la loro esistenza e di attivarsi, prontamente ed efficacemente, per ridurre le conseguenze negative della carenza documentale. Il principio, espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 39009 depositata ieri, è ...
28 agosto 2018
/ Stefano COMELLINI